Oneri informativi per cittadini e imprese


Ai sensi dell’art. 34 c.1 e 2 D. Lgs 33/2013 le pubbliche amministrazioni statali sono tenute a pubblicare i regolamenti ministeriali o inteministeriali nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l’esercizio di poteri autorizzatori, concessorio certificato, nonché l’accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici recano in allegato l’elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi.

L’obbligo vale esclusivamente per le amministrazioni statali e non per gli enti locali, incluse le Società in House.